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Legge 23/12/1998 n. 4549. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.500 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 700 miliardi e lire 4.500 miliardi. 10. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 11. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 12. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 13. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base "Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti" (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) di pertinenza del centro di responsabilità "Dogane e imposte indirette" dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonchè per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". 14. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1998 sono riferiti alla competenza dell'anno 1999 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, della legge 30 giugno 1998, n. 208, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio 16. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base "Aree depresse" (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi. 17. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157. 19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base "Acquedotti e fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994. 20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 21. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base "Fondo sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 22. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli 23. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base "Calamità naturali e danni bellici" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102. Art. 4. Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4). 2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1999, è stabilito in 420. 3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei centri di servizio previsti dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Entrate" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla predetta unità previsionale di base ad altre del medesimo stato di previsione. 4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1999, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione. 5. Per l'anno 1999, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, in materia di riorganizzazione degli uffici del registro, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per le spese di funzionamento e di investimento, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le unità previsionali di base dei Dipartimenti delle entrate e del territorio. 6. Per l'anno 1999 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1). |
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